La Finanziaria 2007 prevede una serie di interventi per diminuire i consumi energetici, che riguardano sia gli impianti a energie rinnovabili, sia la ristrutturazione di tetti, pareti, finestre e caldaie. Si tratta di misure che permettono di usufruire di una detrazione del 55 % in 3 anni. Quindi una quota davvero rilevante, superiore alla metà della spesa, restituita in 3 anni. All'interno della Finanziaria le norme sono elencate in una sene di articoli, numerati dal 344 al 349, che riportiamo di seguito e che qui sintetizziamo brevemente. Riguardano tutti spese sostenute entro il 3 I dicembre 2007. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero I, tabella I, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla Finanziaria.
Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura de! fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università , spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 percento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un « attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professioni sta abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione, l’attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione dì possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
Queste le indicazioni della Finanziaria. Un successivo decreto attuativo, che sintetizziamo qui di seguito, ha definito le modalità per richiedere i rimborsi
« DECRETO ATTUATIVO DEI COMMI DA 344 A 349 DELLA FINANZIARIA 2007
In data 21 febbraio 2007 è stato pubblicato il decreto messo a punto dai Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007 relativi alla detrazione dall'lrpef fino al 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
• GLI INTERVENTI AMMISSIBILI
L'articolo 3 elenca dettagliatamente gli interventi per i quali spetta la detrazione, tra cui la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione. Sono ammissibili alle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.
• PROCEDURA PER RICHIEDERE LE DETRAZIONI
L'articolo 4 illustra la procedura per richiedere le detrazioni:
• acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005;
• trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copta dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito internet www.acs.enea.rt , disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a: Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galena (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica;
• effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
• conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.
| OGGETTO DELL’ AGEVOLAZIONE | IMPORTO | "SS!? |
| Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. | Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% delle spese effettivamente sostenute entro il 31 .12.2007 (fino ad un massimo di detrazione pari a 60.000,00), ripartite in 3 quote annuali di pari importo*. | Legge finanziaria 2007 comma 346 |
| Sostituzione del vecchio frigorifero con uno nuovo almeno in classe A+ | Si potrà detrarre fino al 20% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a 200,00 per ciascun apparecchio detraibili in un'unica rata). | Legge finanziario 2007 comma 353 |
| Interventi su edifici esistenti riguardanti le pareti, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi, in modo da garantire un miglior isolamento termico**, | Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a 60.000,00 da ripartire in tre quote annuali di pari importo)*. | Legge finanziaria 2007 comma 345 |
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti che permetta di ottenere un risparmio di almeno il 20% di energia**, | Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a 100.000,00 da ripartire in tre quote annuali di pari importo)*. | Legge finanziaria 2007 comma 344 |
| Sostituzione del vecchio impianto termico compresa la caldaia con una a condensazione | Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a 30.000,00) do ripartire in tre quote annuali di pari importo*. | Legge finanziaria 2007 comma 347 |
• ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
L'articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica conforme all'allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I de! decreto legislativo 192/2005. I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 forniscono indicazioni sull'asseverazione degli interventi rispettivamente sugli edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tra le definizioni si legge che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
• CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art 10).
• GLI ALLEGATI
L'Allegato A a! decreto contiene la schema per l'attestato dì qualificazione energetica; l'Allegato B lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio; l'Allegato C ripropone la Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. I) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 3 I I ; l'Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2K); l'Allegato E la Scheda informativa per interventi di cui all'articolo I, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n, 296. Con un brevissimo comunicato sul proprio sito internet, l'Enea conferma che la scheda per la comunicazione relativa alle detrazioni Irpef del 55%, previste dalla Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici, è online dal 30 aprile 2007.
Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all'Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it o a mezzo raccomandata. Non c'è traccia, nel decreto, dell'obbligo di inviare la comunicazione al centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Questa procedura era valida fino all'emanazione del decreto, essendo prevista proprio dal comma della Finanziaria che faceva riferimento all'articolo I della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le norme attuative che dovrebbero integrare il decreto sulle detrazioni. È attesa infatti la correzione alle colonne delle "strutture opache orizzontali" della tabella 3 della Finanziaria, che riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti. A causa di questo errore, il decreto attuativo dei commi da 344 a 347 si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive dì infissi. Nel momento in cui l'errore verrà rettificato, dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche. Se sugli interventi ammissibili ad agevolazione il decreto è chiaro, ancora molti dubbi permangono sull'attestato di certificazione e di qualificazione energetica. Il decreto prevede venga redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente un attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.