Comune, Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico e risparmio energetico

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Conto energia, Incentivi e norme per gli impianti


FINANZIARIA 2007: DECRETO ATTUATIVO RISPARMIO ENERGETICO

Ecco il testo integrale del decreto attuativo del commi da 344 a 349 della Legge Finanziaria
ARTICOLO I
(Definizioni)
Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'articolo  I, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui
all'allegato C del presente decreto. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'articolo  I, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di  infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
Per interventi di installazione di pannelli sola­ri di cui all'articolo I, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Per interventi di sostituzione di impiantì di climatizzazione invernale di cui all'articolo   I, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a con­densazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per tecnico abilitato si intende un soggetto
abilitato   alla   progettazione   di   edifici   ed impianti   nell'ambito  delle  competenze  ad esso   attribuite   dalla   legislazione   vigente, scritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 2
("Soggetti ammessi alla detrazione)
Per gli interventi di cui all'articolo I, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esisten­ti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo I, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qual­siasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nel caso in cui gli interventi di cui al comma I siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzato­ ne ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Per i soggetti di cui al comma I la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamen­te alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
ARTICOLO 3
("Spese per le quali spetta la detrazione) La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo I, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a.          interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
fornitura e messa in opera di materiale coi­bente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle pree­sistenti, per il miglioramento delle caratteristi­ che termiche delle strutture esistenti;
demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b.          interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integra­zioni e sostituzioni.
e. interventi impiantistici concernenti la climatiz­zazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
I. fornitura e posa in opera di tutte le apparec­chiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a rego­la d'arte di impianti solari termici organicamen­te collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio e dismissione dell'impianto di cli­matizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettri-che ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a rego­la d'arte, di impianti di climatizzazione inverna­le con impianti dotati di caldaie a condensazio­ne. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distri­buzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
d prestazioni professionali necessarie alla realiz­zazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e e), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualifica­zione energetica.
ARTICOLO 4
(Adempimenti)
I. I soggetti che intendono avvalersi della detra­zione relativa alle spese per gli interventi di cu all'articolo I, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
acquisire l'asseverazione di un tecnico abili­tato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi arti­coli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal diretto­re  lavori  sulla conformità al  progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'arti­colo 8, comma 2, del decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
acquisire e a trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 3 I dicem­bre 2007, la documentazione di cui ai successi­vi numeri I e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambia­menti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301,00123, Santa Maria di Galena (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica.
copia dell'attestato di certificazione energe­tica, nei casi di cui all'articolo 5, comma I, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di  cui  all'allegato A al  presente decreto; l'attestato di certificazione energeti­ca, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asse­verazione di cui alla lettera a).
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati  contenente  i  dati  elencati   nello schema di  cui  all'allegato  E  al   presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo I I.
e) effettuare il pagamento delle spese sostenu­te per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del sogget­to a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'ar­ticolo 2, comma I, lettera a); d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla let­tera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali (...) e (...) la rice­vuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da sog­getti non tenuti all'osservanza delle disposizio­ni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra ido­nea documentazione. Nel caso in cui gli inter­venti siano effettuati su parti comuni degli edi­fici di cui all'articolo I I 17 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibe­ra assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effet­tuati dal detentore, va altresì conservata ed esi­bita la dichiarazione del possessore di consen­so all'esecuzione dei lavori. 2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma I, lettera a), può avere carattere unitario (...).
ARTICOLO 5
(Attestato di certificazione e di qualificazione energetica)
L'attestato  di  certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecu­zione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con pro­prio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
In assenza delle procedure di cui al comma I, in luogo dell'attestato di certificazione energe­tica è  prodotto  l'attestato  di  qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli  interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.
Per gli interventi di cui all'articolo I, i calcoli per la determinazione dell'indice di  prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni .
4. Per gli interventi di cui all'articolo I, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all'instal­lazione di impianti aventi una potenza nomina­le del focolare minore a 100 kW, per la deter­minazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto.
ARTICOLO 6
(Asseverazione degli interventi di riqualificazione
energetica di edifci esistenti) I. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'articolo I, comma 2, l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma I, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allega­to C al presente decreto.
ARTICOLO 7
("Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti)
Per gli interventi sull'involucro di edifici esisten­ti, di cui all'articolo I, comma 3, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma I, lettera a), specifi­ca il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente  all'intervento, le trasmittanze  dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D al presente decreto.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensi­ve di infissi l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma I, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma I, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispet­to dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
ARTICOLO 8
(Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari)
I. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo I, comma 4, l'asseve­razione di cui all'articolo 4, comma I, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
e) che i pannelli solari presentano una certi­ficazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l'installazione dell'impianto è stata ese­guita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
 2. Per i pannelli solari realizzati in autocostru­zione, in alternativa a quanto disposto al comma I, lettere a) e e), può essere prodot­ta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio cer­tificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
ARTICOLO 9
(Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)
I. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'articolo   I, comma 5, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma I, lettera a), specifica che: a) sono installati generatori di calore a conden­sazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nomi­nale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dovelog Pn è il logaritmo in base IO della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di clima­tizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termo vettore inferiori a 45°C.
2.          Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'articolo   I,
comma 5, con impianti aventi potenza nomina­le del focolare maggiori od uguali a 100 kW oltre al rispetto di quanto riportato al comma I, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma I, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
che la regolazione climatica agisce diretta­mente sul bruciatore;
e) che è stata installata una pompa di tipo elet­tronico a giri variabili. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'articolo  I, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore (...). È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione inver­nale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma I  può essere sostituita da una certificazione dei  produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazio­ni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attesta­zione di conformità del prodotto.
ARTICOLO IO
(Cumulabilità)
Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (...).
L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza ener­getica dì cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive dì concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
ARTICOLO I I
(Monitoraggio e comunicazione dei risultati) I. Al fine di effettuare una valutazione del rispar­mio energetico conseguito a seguito della rea­lizzazione degli interventi di cui all'articolo I, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazio­ni contenute nei documenti di cui all'articolo 4, comma I, lettera b, numeri I e 2, e trasmette entro il 3 I dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'econo­mia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
Seguono gli allegati. Per scaricarli vi rimandiamo al sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_ up-load/documenti/php3KOeGG.pdf.
Si tratta dell'Allegato A (Attestato di Qualificazione Energetica), Allegato 8 (Scherno di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio), Allegato C (Tabelle dei valo­ri limite di prestazione energetica), Allegato D (Tabella dei valori limite della trasmittanza termi­ca utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio), Allegato E (Schedo informativa per inter­venti da allegare alla richiesta di detrazione).


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