Comune, Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico e risparmio energetico

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Conto energia, Incentivi e norme per gli impianti


CIRCOLARE N. 36 DEL 31705/07

Questa circolare dell'Agenzia delle Entrate è il documento fondamentale che fornisce i dettagli e le istruzioni su come interpretare la legge finanziaria e su come godere delle agevolazioni. Per quanto sia un documento lungo se ne raccomanda un'attenta lettura, perché è quello che spiega meglio tutti i meccanismi delle agevolazioni.
I. SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
La detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l'adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. In particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 individua quali soggetti ammes­si a fruire della detrazione:
le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti dì edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti dì qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esisten­ti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Per effetto di tale disposizione, quindi, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti (comma I, lett a) e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (comma I, lett. b). I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che que­ste siano a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. L'articolo 2 del decreto in relazione ai lavori eseguiti mediante contratti di locazione finan­ziaria, specifica che la detrazione compete all'utilizzatone del bene o dell'opera e non alla società di leasing, precisando altresì' che la detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente. Non assumono per­tanto rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatone. Sulla base di un consolidato orientamento di pras­si formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi del­l'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986) conviventi con il possessore o detento-re dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. È stata, infatti, ravvisata nella convivenza una con­dizione che giustifica la partecipazione del coniu-ge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico, con la precisazione, tuttavia, che esso trova appli­cazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobi­li appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.
2. EDIFICI INTERESSATI
L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbri­cati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali. Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli inter­venti devono essere esistenti. Le disposizioni della legge finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fatti­specie agevolatoli, prevedono espressamente che gli interventi devono essere realizzati su edifici esi­stenti (o parti degli stessi); anche l'ari 2, comma I, del decreto, nell'elencare i soggetti ammessi a frui­re della detrazione, precisa che essi devono aver eseguito gli interventi su edifici "esistenti". Con tale precisazione di carattere generale, riferita a tutte le fattispecie agevolatoli, il decreto sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il nume­ro di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici dì nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di set­tore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a pre­scrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza dell'edificio sia fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamen­to dell'ICI, ove dovuta. In relazione ad alcune tipo­logie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certifica­zione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: I. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolatoli, ad eccezione della instal­lazione dei pannelli solari; 2, nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile uni­camente con la realizzazione di un impianto ter­mico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto; 3. nel caso di ristrutturazio­ni con demolizione e ricostruzione si può accede­re all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzio­ne, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli inter­venti relativi ai lavori di ampliamento.
3. INTERVENTI AGEVOLATI
Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell'ari I della legge finanziaria e definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale riporta in allegato le tabel­le di riferimento per la valutazione tecnica dell'in­tervento. Le norme introdotte dal predetto decreto legislativo (...) costituiscono il parame­tro interpretativo attraverso il quale individuare il contenuto tecnico delle norme in esame (...).
3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo I, comma 344) 344. spese documentate, sostenute entro il 3 I dicembre 2007 relative ad interventi di riquali­ficazione energetica di edifici esistenti, che con­seguono un valore limite dì fabbisogno di ener­gia primaria annuo per la climatizzazione inver­nale inferiore di almeno il 20 per cento rispet­to ai valori riportati nell'allegato C, numero I), tabella I, annesso al decreto legislativo 19 ago­sto 2005, n. 192 Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Ai sensi dell'ari I, comma 2, del decreto, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo I, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatiz­zazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato C del decreto legislativo 192 del 2005, come modifi­cato dal decreto legislativo 311 del 2006). Per questa tipologia di intervento non viene spe­cificato quali opere o quali impianti occorre rea­lizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in ter­mini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Sulla base della definizioni contenute nell'allega­to A del decreto legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la cli­matizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambien­ti riscaldati la temperatura di progetto, in regi­me di attivazione continuo". Il risparmio è misurato in base agli indici ripor­tati nella tabella dell'allegato C del decreto, ela­borati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta. La legge finanziaria e 2007 ed il decreto mini­steriale 19 gennaio 2007 indicano che l'inter­vento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto speci­ficato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolatoli previste dalle disposizioni successive, le "parti o unità di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'in­dice di. risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'in­tero edificio e non a quello delle singole porzio­ni immobiliari che lo compongono. Data l'assenza di specifiche indicazioni normati­ve, si deve ritenere che la categoria degli "inter­venti di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energeti­ca dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostitu­zione o l'installazione di impianti di climatizza­zione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigene­razione, gli impiantì geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indi­cate nei commi successivi. L'indice di prestazione energetica richiesto può, però, essere conseguito anche mediante la rea­lizzazione degli interventi che la legge finanzia­ria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevola­toli, entro un limite massimo di detrazione spe­cificamente determinato. Si pone, pertanto, per la detrazione prevista dal comma 344, che sì connette ad una generica categoria dì opere, la questione della eventuale concorrenza con la detrazione collegata agli altri interventi agevolati. Potrebbe accadere, ad esempio che il risparmio energetico invernale previsto dal comma 344, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, sia realizzato mediante un intervento con­sistente nella sostituzione degli impianti di cli­matizzazione invernale, per il quale il successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d'imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conse­guito), e/o mediante la sostituzione di infissi, intervento individuato al comma 345 con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.
Nell'esempio prospettato, se mediante la sosti­tuzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione ener­getica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio" di cui al comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione nel limite massimo di spesa di 100.000 euro.
Resta fermo che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualifica­zione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione inverna­le, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento più generale. Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico age-volabili che non incidono sul livello di climatiz­zazione invernale, quali l'installazione dei pan­nelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344.
3.2. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo I, comma 345)
345. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobi­liari, riguardanti strutture opache verticali, struttu­re opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi... a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (finanziaria) Per tali interventi ilvalore   massimo   della  detrazione  fiscale  è   di 60.000 euro.
L'ari I, punto 3, del decreto ministeriale 19 feb­braio 2007descrive gli interventi previsti dal comma 345 come interventi sull'involucro degli edifici e precisa che per tali devono intendersi gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esisten­ti o unità immobiliari esistenti, riguardanti struttu­re opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisi­ti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, eviden­ziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre (riprodu-cendo le colonne I, 2 e 5 della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2007). Il decreto ministeriale non menziona gli interven­ti realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge finanziaria. L'omissione è dovuta alla impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati dalla Tabella 3 allegata alla legge finanziaria atteso che in tale Tabella, per un erro­re redazionale, i valori di trasmittanza dei suddet­ti elementi costruttivi sono stati riportati inver­tendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili alla copertura (colonne 3 e 4.) In assenza delle disposizioni di attuazione, con­siderato che non risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere fina­lizzato l'intervento, si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione previ­sta dal comma 345. La detrazione potrà tutta­via essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energe­tica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio ener­getico ivi indicati. Ciò premesso, si fa presente che gli interventi agevolagli ai sensi del comma 345 consistono, in sostanza, in interventi di riqualificazione energeti­ca, attuati su edifici o parti di edifici o unità immo­biliari esistenti, relativi a strutture opache vertica­li quali pareti (generalmente esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata nell'allegato D del decreto mini­steriale 19 febbraio 2007. Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpa­te al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli inter­venti da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora que­sti siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. L'ari 7 del decreto prevede, in proposito, che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti, il tecnico che redige l'asseverazione (di cui si trat­terà al successivo paragrafo 4.) deve specificare il valore di trasmittanza originaria del compo­nente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o ugua­le ai valori riportati nella tabella D allegata.
3.3. Installazione di pannelli solari (di cui all'art. I, comma 346) 346. spese documentate, sostenute entro il 3 I dicembre 2007, relative all'installazione di pannel­li solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fab­bisogno di acqua calda in piscine, strutture spor­tive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e uni­versità. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Ai sensi dell'ari. I, comma 4, del decreto ministe­riale l'agevolazione prevista dal comma 346 della legge finanziaria è rivolta ali' installazione di pan­nelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.
Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dal successivo articolo 8 del decreto, concernente l'asseverazione dell'intervento, il quale, oltre a richiedere un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i compo­nenti tecnici) prescrive che i pannelli siano con­formi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione. La norma prevede che la produzione di acqua calda possa essere rivolta al soddisfacimento di bisogni non solo domestici ma anche industriali nonché di piscine, strutture sportive, case di rico­vero e cura, istituti scolastici o universitari. Tenendo conto della finalità della norma, si deve ritenere che la elencazione non assuma valore esaustivo ma indichi che i fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione dì acqua calda pos­sono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'am­bito commerciale, ricreativo o socio assistenziale. Tale interpretazione, che attribuisce alla elenca­zione indicata valore esemplificativo, risulta suffra­gata dall'articolo 2, comma I, lettera a) del decre­to che fa riferimento ad edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e porta a ritenere che possano accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richie­sta la produzione di acqua calda. L'ambito di applicazione del comma 346, risulta, peraltro, delimitato dalla disposizione dell'articolo 2, comma I, lett a) il quale, individuando i sogget­ti ammessi alla detrazione, precisa che le spese devono essere sostenute su edifici esistenti. Tale precisazione impone l'adozione di un crite­rio interpretativo unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli inter­venti previsti, compresa anche l'installazione dei pannelli solari, devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi devono essere realizzati su edifici esistenti.
3.4. Sostituzione di impianti di climatizza­zione invernale (articolo I, comma 346) 347. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi dì sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
L'art. I, comma 4, del decreto minsteriale, in rela­zione a tali interventi, precisa che essi consistono nella sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dota­ti di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto.
Elementi caratterizzanti dell'intervento risultano, pertanto, la sostituzione di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a condensazione. Ne consegue che non risultano agevolatili né la installazione di sistemi di climatizzazione inverna­le in edifici che ne erano sprovvisti né la sostitu­zione di impianti dì climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diver­si dalle caldaie a condensazìone.Tuttavia tali inter­venti possono essere compresi tra quelli di riqua­lificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice dì prestazione energetica ivi previsto, ed usufruire della relativa detrazione, come già indicato al precedente para­grafo 3.1.
Ai sensi del successivo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale, è compresa nell'intervento previsto dal comma 347, purché risponda alle caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti dì climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabiliz­zazione del calore, mentre è esclusa la trasforma­zione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo. Per la individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le calda­ie a condensazione ed il sistema di distribuzione occorre fare rinvio alle specifiche tecniche e alle prescrizioni indicate dall'artìcolo 9 del decreto/ concernente la asseverazione degli interventi di climatizzazione invernale al quale si rinvia.
4. ADEMPIMENTI DA OSSERVARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all'ari 4 del DM 19/02/2007 e rical­ca quanto previsto dal D.M. n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alla detrazione per gli interven­ti di ristrutturazione edilizia,Tuttavia, come ripor­tato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine dì massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'atte­stato di qualificazione/certificazione energetica. L'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di inviare al centro ope­rativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'effettuazione dei lavori, pertan­to, non deve essere preceduta da alcuna formali­tà da porre in essere nei confronti dell'ammini­strazione finanziaria né dall'invio della comunica­zione dì inizio lavori alla ASL Quest'ultimo adem­pimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che subordina l'agevolazione alla indicazione in fattu­ra del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. Si deve ritenere, infatti, che tale condizione, nonostante il decre­to di attuazione non vi faccia espresso riferimen­to, operi anche in relazione agli interventi di risparmio energetico, essendo oggetto di una disposizione di rango primario. Ai sensi dell'ari 4 del decreto i contribuenti devono:
acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che  attesti  la corrispondenza degli  interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo  edificio   l'asseverazione   può  avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste;
trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per  raccomandata  all'ENEA,  Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile. Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galena, Roma, entro 60 giorni dalla fine dei lavo­ri, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per  1           soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura  del   periodo  d'imposta  in  corso  al 31/12/2007) copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio. Tale certificazione contie­ne i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzio­ne degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antece­dente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazio­ne energetica" deve essere trasmessa copia del­l'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli ìndici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipo­tesi previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto. Le documentazioni indicate ai prece­denti punti ed espressamente previste dalla legge finanziaria (comma 349, lett a) e b)) hanno finali­tà diverse in quanto l'asseverazione consente di dimostrare che l'intervento realizzato è confor­me ai requisiti tecnici previsti dal decreto mentre l'attestato dì certificazione (o qualificazione) energetica, previsto dall'ari 6, comma I-ter, del decreto legislativo 192 del 2005, come modifica­to dal decreto legislativo 311 del 2006 è finalizza­to ad acquisire i dati relativi all'efficienza energeti­ca propria dell'edificio;
trasmettere all'ENEA, con le medesime moda­lità indicate al punto precedente la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E, con­tenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il  relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
i soggetti che non sono titolari di reddito d'im­presa devono effettuare i pagamenti con bonifi­co bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico; L'obbligo di effettuare  il  pagamento  mediante  bonifico  è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'ef­fettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione dei tale tipo­logia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo; • conservare ed esibire all'amministrazione finan­ziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico ban­cario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione. Tale elencazione non limita gli ordina-ri poteri di controllo dell'amministrazione finan­ziaria, la quale potrà dunque richiedere l'esibizio­ne di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d'imposta. La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/quali­ficazione energetica) deve essere rilasciata da tec­nici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'ari I, comma 6, del decreto, i soggetti abilitati alla pro­gettazione di edifici ed impiantì nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi profes­sionali. Il decreto menziona gli ingegneri, gli archi­tetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenu­to conto che in base alla legislazione vigente risul­tano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agra-ri, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie compe­tenze, a redigere la documentazione richiesta. Per agevolare l'applicabilità della procedura, tut­tavia gli articoli 7, 8 e 9 del decreto consento­no che le caratteristiche energetiche di deter­minati beni utilizzati per la realizzazione dell'in­tervento, possano essere attestate, in alternati­va, dai produttori stessi. La mancata acquisizio­ne ovvero la mancata presentazione, su richie­sta dell'amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio.

 

5. SPESE CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE
Le spese per le quali è possibile fruire della detra­zione sono indicate dall'articolo 3 del decreto.
Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì' finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a determinati costì, quali ad esempio i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico per i quali la rìconducibilità nell'ambito applicativo dell'agevo­lazione potrebbe apparire incerta. Inoltre, attra­verso l'elencazione delle spese detraibili risulta ulteriormente definito il contenuto stesso di alcu­ni interventi descritti dall'articolo 2. In particolare, sono indicate tra le spese detraibi­li quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la rea­lizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energeti­ca richiesta per fruire del beneficio. Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'in­tervento di risparmio energetico. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmìttanza termica delle strutture opache e delle finestre nonché a quelli relativi agli impian­ti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda (indicati di commi 345, 346 e 347) sono indicate le seguenti spese detraibili:
a)          interventi che comportino una riduzione della trasmìttanza termica U degli  elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
fornitura e messa in opera di materiale coiben­te per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche   necessari   alla   realizzazione   di   ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
•           demolizione   e   ricostruzione   dell'elemento costruttivo;
b)          interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensi­ve degli infissi attraverso:
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
e) interventi impiantistici concernenti la climatiz­zazione invernale e/o la produzione dì acqua calda attraverso:
fornitura e posa in opera di tutte le apparec­chiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e mura­rie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
smontaggio e dismissione dell'impianto di cli­matizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchia­ture termiche, meccaniche, elettriche ed elettro­niche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Per quanto concerne gli interventi di riqualifica­zione energetica dell'edificio (comma 344), in assenza di una elencazione da parte del decreto delle spese detraibili, che, peraltro, sarebbe stata scarsamente significativa, considerato che la defi­nizione dell'intervento non indica quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti, le spese detraibili devono essere individuate sulla base di criteri analoghi a quelli dettati dall'articolo 3 in relazione agli altri interventi agevolati. In particolare devono ritener­si detraibili, oltre alle spese professionali, ad esem­pio quelle relative alle forniture ed alla posa in opera di materiali dì coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate. Sotto il profilo temporale sono detraibili le spese riferibili al periodo d'imposta 2007. In particolare, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (come le persone fisiche, gli enti non commercia­li, gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 2, comma I, lett. a) del decreto) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dal I gennaio al 31 dicembre 2007 mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale (art 2, comma I, lett. b, sono detraibili le spese imputa­bili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
6. CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE
L' agevolazione prevista dai commi 344,345, 346 e 347 consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 3 I dicembre 2007.
La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali dì pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.
L'importo massimo di detrazione fruibile è stabi­lito dalla legge finanziaria, la quale, innovando rispetto alla disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d'imposta, indica il limite massimo del beneficio anziché il limite di spesa al quale commisurare la detrazione. Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabili­ti in relazione ai singoli interventi agevolatali, rap­presentano infatti il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione. Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevo-labili, sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimen­ti forniti dalla presente circolare, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così ad esempio se siano stati istallati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sia stato sostituito l'impianto di climatizza­zione invernale, per il quale la detrazione massi­ma applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Naturalmente, qualora si attuino interventi carat­terizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolagli - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione ener­getica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)- il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge finanziaria intende fare riferimento. Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'interven­to e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che parteci­pano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi condominiali l'ammonta­re massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrut­turazioni edilizie, dall'ari I della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tran­ne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica sì riferisce all'intero edificio e non a "partì" dì edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limi­te complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
7.         TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI
In relazione alla variazione della titolarità dell'im­mobile durante il periodo di godimento dell'age­volazione, in assenza di precise indicazioni rinve­nibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazione per le ristruttu­razione edilizie. In base all'ari I, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detra­zione residue in capo al nuovo titolare. La trasla-zione del beneficio opera, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso, men­tre permane in capo al conduttore o al comoda­tario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto (...). L'ari 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, ha precisato che ".. Resta fermo, in caso di trasferi­mento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimo­nio edilizio di cui all'articolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'uni­tà immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusiva­mente all'erede che conservi la detenzione mate­riale e diretta del bene.
8.         CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L'ari IO del decreto dispone che la detrazione del 55% prevista dalle norme in esame non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i mede­simi interventi mentre è compatibile con gli incen­tivi previsti in materia di risparmio energetico. La norma, nella sua formulazione letterale potrebbe apparire riferita anche alla applicazione di aliquote IVA ridotte. Tuttavia né dalla legge finanziaria né dalie relazioni di accompagnamento alla stesse si evince una volontà del legislatore tesa a disciplinare gli interventi in esame ai fini del­l'imposta sul valore aggiunto. Deve ritenersi che l'operatività del richiamato articolo IO del decreto sia limitata all'ambito della imposizione diretta, ed in particolare che sia rife­rita alla possibile applicazione concorrente di altre detrazioni d'imposta astrattamente applicabili per i medesimi interventi.
La agevolazione in esame, infatti, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n.449 del 1997 (quan­do oggetto dell'intervento sia un immobile resi­denziale e siano effettuati interventi di recupero diversi dalla manutenzione su singole porzioni immobiliari). Ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la mura­tura dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda, migliorando la presta­zione energetica dell'immobile. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti ogget-tivi previsti dalle due normative, il decreto speci­fica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avva­lersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempi­menti specificamente previsti in relazione a cia­scuna di esse.
La eventuale concessione di contributi o incenti­vi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, compatibile in linea generale con la presente agevolazione, comporta l'applicazione degli ari 17, comma I, lett. n bis) del TUIR, in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti sono assoggetta­te a tassazione separata.
9 ALIQUOTA IVA APPLICABILE
Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’'imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni dì servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'im­posta sul valore aggiunto in base alle aliquote pre­viste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per indivi­duare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'interven­to di riqualificazione energetica attuato sull'edifi­cio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manu­tenzione, ristrutturazione ecc). In particolare, anche per l'anno 2007, le presta­zioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordi­naria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all'aliquota IVA del IO per cento, ai sensi dell'ari 7, comma I, lett. b) della legge 488 del 1999.
Tale disposizione è stata, infatti, prorogata per l'anno in corso dall'ari I, comma 387, lett. b), della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa in proposito che il richiamato comma della legge finanziaria, secondo quanto illustrato con chiarezza nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, ha proro­gato la norma di cui all'ari 7 della legge 488 nella sua formulazione preesistente senza introdurre i limiti quantitativi e percentuali di 48.000 mila euro o del 36% previsti per la detrazione d'impo­sta disciplinata dalla legge 449 del 1997 (ai quali da una prima lettura potrebbe sembrare che la legge finanziaria faccia rinvio anche ai fini dell'ap­plicazione dell'aliquota IVA ridotta). L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, ai sensi del successivo comma 387 della legge finanziaria, risulta invece subordinata, a partire dal 2007, alla condizione, già prevista per usufruire della detra­zione d'imposta, che richiede che sia indicato in fattura il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori (vedi paragrafo 4). Tale requisito di carattere formale si aggiunge alle modalità di fatturazione che devono essere adot­tate in base allo stesso articolo 7 della legge n. 488 del 1999.
Si ricorda brevemente, rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare n. 71 del 2000, che l'aliquota IVA del IO per cento si applica alle pre­stazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l'appaltato­re fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione consi­derato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal com­mittente, soltanto il valore dei beni significativi. L'aliquota IVA del IO per cento si applica, inoltre, ai sensi del n. 127-quaterdedes) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, alle pre­stazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi dì recupero edilizio di cui alle lettere e) e d) ed e) della legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) nonché, ai sensi del successivo n. 127-terdedes) alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli stessi. Per queste tipologie di interventi di recupero l'ali­quota IVA ridotta si rende applicabile a prescin­dere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero.


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