| Potenza nominale impianto |
Impianto non Integrato (€/Kw prodotto) |
Impianto parzialmente Integrato (€/» prodotto) |
Impianto integrato (€/Mk prodotto) |
| > a 1 Kw < a 3 Kw | 0,384 | 0,422 | 0,470 |
| > a 3 Kw < a 20 Kw | 0,364 | 0,404 | 0,442 |
| > a 20 Kw | 0,346 | 0,384 | 0,422 |
Queste tariffe incentivanti sono valide per ventanni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
• Quali sono gli impianti non integrati
architettonicamente?
Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare alla superficie su cui sono installati, a meno che non sì tratti di impianti parzialmente integrati.
• Quali sono gli impianti parzialmente integrati architettonicamente?
Quelli installati su tetti piani e terrazze, per i quali la quota pari alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra perimetrale oppure quelli realizzati in modo complanare alle superfici su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario.
• Quando si parla di integrazione architettonica?
Quando l'installazione viene eseguita sostituendo completamente gli elementi di copertura di tetti, facciate, vetrate con i moduli fotovoltaici, ad esempio pensiline, pergole, tettoie con copertura costituita da moduli fotovoltaici, porzioni di copertura atte all'illuminazione naturale, barriere acustiche, elementi riflettenti e schermanti dalla luce solare, frangisole, rivestimenti di balaustre e parapetti, persiane, etc.
• È possibile incrementare le tariffe incentivanti?
Si, è possibile incrementare del 5% le tariffe, purché gli impianti siano:
•di potenza maggiore di 3 kW e non integrati, i cui soggetti responsabili acquisiscono il titolo di autoproduttore, cioè la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio;
•per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie;
•integrati in sostituzione di coperture in eternit o coperture contenenti amianto;
•i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
• In aggiunta alla tariffa incentivante
riconosciuta sull'energia prodotta, visono altri meccanismi che remunerano
l'elettricità ceduta alla rete?
Sì, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere tra:
•servizio di scambio sul posto: consegnare alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario prelevare dalla rete l'energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno.
•cedere alla rete tutta l'energia prodotta ai prezzi fissati dall'AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW non è possibile lo scambio sul posto: si diventa produttori di energia, che verrà pagata al prezzo AEEG.
• È riconosciuto un premio per chi è in possesso di certificazione energetica dell'edificio?
Il nuovo decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia purché si tratti di impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto. Si ottiene il premio se il proprietario è in possesso di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio con l'indicazione dì possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso e dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto effettua gli interventi indicati nel suddetto attestato i quali determinino una riduzione dì almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio. A seguito dell'esecuzione degli interventi il proprietario dell'impianto trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto.
• Chi può ricevere il contributo?
Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la domanda sia i pro-prietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico, sia altri soggetti in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario a installare l'impianto.
• Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione el'entrata in esercizio degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente:
I .Si acquisisce l'autorizzazione amministrativa locale (di solito è sufficiente una DIA). 2.SÌ inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti di potenza compresa tra I e 20 kW). 3.11 gestore di rete comunica il punto di consegna. 4.A impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al gestore di rete che ne curerà l'allaccio alla rete elettrica. 5.Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti. ó.Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il GSE comunica la tariffa incentivante.
• Quali sono i documenti da allegare alla domanda di concessione della
tariffa incentivante?
•Documentazione finale di progetto dell'impianto firmato da un professionista o da un tecnico iscritto all'Albo professionale. •Scheda tecnica che specifica le caratteristiche dell'impianto.
•Elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e degli inverter
•Certificato di collaudo dell'impianto. •Dichiarazione dell'atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile. •Copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (se necessario).
• Che cosa si intende per gestore di
rete locale e per distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l'impianto. A esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell'impianto e all'eventuale installazione dei contatori di misura dell'energia elettrica.
• Che cos'è lo scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto si intende il saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto fv e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Si può richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW.
• Viene effettuato un monitoraggiodegli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il conto energia.
• II proprietario di un immobile dato in affìtto a terzi può installare deipannelli sul tetto dell'immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo néinstallato, né intestato a proprio nome
alcun contatore per la fornitura dienergia in quel sito?
Può farlo se la potenza dell'impianto fv è superiore a 20 kW oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
• È possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.
• E possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
• Chi e quando erogherà il corrispettivo delle tariffe incentivanti?
L'incentivo viene erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ed è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.
• Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
I pagamenti vengono effettuati con valuta ulti
mo giorno lavorativo del mese successivo a
quello d'invio delle misure da parte del sogget
to competente (soggetto responsabile o
gestore di rete).
• II contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall'applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa. Si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità dì tassazione di tali contributi.
• Viene definita una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1.200 MW, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
• Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa
incentivante da parte del GSE?
II GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del
decreto ministeriale, comunica al soggetto
responsabile la tariffa riconosciuta entro 60
giorni dalla data di ricevimento della richiesta
completa di tutta la documentazione.
• Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile
con il nuovo decreto è di 1.200 MWVerranno però incentivati anche gli impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi dalla data del raggiungimento dei 1.200 MW, resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite sarà elevato a 24 mesi se il soggetto responsabile degli impianti è un ente pubblico. Inoltre entro 6 mesi dalla data di raggiungimento dei 1.200 MW saranno determinate le misure per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 3.000 MW entro il 2016.
• L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?